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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.0100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/06/2012  [ apri ]
4.0100.
approvato

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega legislativa per l'esercizio informa societaria della professione forense).

  1. Al fine di consentire l'esercizio della professione forense in forma societaria, secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni in tema di società tra professionisti tenendo conto del rilievo costituzionale del diritto di difesa, il governo è delegato ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le società tra avvocati in considerazione della specificità della professione forense.
  2. L'esercizio della delega dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa e, conseguentemente, della necessità di garantire l'indipendenza e l'autonomia intellettuale dell'avvocato, l'esercizio in forma societaria della professione forense è consentito solo a società costituite da soci avvocati;
   b) l'esercizio in forma societaria della professione forense non rappresenta svolgimento di attività imprenditoriale;
   c) l'uso nella denominazione o ragione sociale dell'indicazione società tra avvocati è consentito soltanto alle società in cui tutti i soci siano avvocati iscritti all'albo;
   d) l'organo di gestione non può essere composto da terzi estranei alla compagine sociale;
   e) l'incarico professionale deve essere conferito nel rispetto del principio della personalità della prestazione professionale;
   f) l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito soltanto dai soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente;
   g) l'esclusione del socio sospeso dall'esercizio dell'attività professionale ovvero cancellato o radiato dall'albo;
   h) la società tra avvocati è iscritta in apposita sezione speciale dell'albo dell'ordine territoriale nel quale è posta la sede sociale;
   i) i redditi prodotti dalla società tra avvocati costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui al titolo I, capo V, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   j) la società tra avvocati è tenuta al rispetto della codice deontologico forense; in caso di illecito disciplinare, la società tra avvocati è soggetta alla potestà disciplinare dell'ordine di appartenenza; oltre alle sanzioni previste dall'ordinamento professionale forense, nei confronti delle società tra avvocati potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà graduato tenendo conto della gravità dell'illecito commesso;
   k) è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   l) alla società tra avvocati costituite in forma di società semplice, società in nome collettivo e società in accomandita semplice, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96;
   m) è fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815, e successive modificazioni, in relazione alla costituzione di associazioni tra professionisti;
   n) la società tra avvocati non è soggetta al fallimento e alle altre procedure concorsuali;
   o) la società tra avvocati può accedere alla procedura per la composizione del sovraindebitamento prevista dalla legge.

  3. Lo schema di decreto legislativo adottato ai sensi dei commi precedenti è sottoposto al parere delle Commissioni Giustizia della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
  4.Il decreto legislativo di cui al presente articolo è emanato sentito il Consiglio Nazionale Forense.