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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
39.2.

  All'articolo 39, sono apportate le seguenti modifiche:
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  2-bis. Il tirocinio professionale può essere svolto, previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 38, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e che abbiano conseguito almeno i 4/5 dei crediti previsti nel piano di studi;
   al comma 4, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, dopo le parole: lavoro subordinato, sono aggiunte le seguenti: pubblico o;
   al comma 6, lettera b) le parole: non più di dodici mesi sono soppresse;
   al comma 6, lettera e) le parole: per non più di sei mesi sono soppresse;
   al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.
   il comma 9 è sostituito dal seguente: Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare;
   al comma 10, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.