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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.18. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 06/06/2012  [ apri ]
39.18.
approvato

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo mese, è dovuto un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito in misura comunque non inferiore del 30 per cento del trattamento contrattuale più favorevole previsto per gli apprendisti negli studi professionali.