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Legislatura XVI

Proposta emendativa 38.251. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
38.251.

  Sostituire l'articolo 38 con il seguente:

Art. 38.
(Accordi tra Ministero dell'istruzione, università e ordini forensi).

  1. I consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le università per la disciplina dei rapporti reciproci.
  2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.
  3. Il Ministero dell'Istruzione, sentita la conferenza dei presidi di giurisprudenza, ed il Consiglio Nazionale Forense stipulano entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge una convenzione quadro per regolare e garantire il diritto allo svolgimento per un periodo di sei mesi del tirocinio presso tutte le facoltà di giurisprudenza.