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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
22.03.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di imprese e di Enti privati).

  1. Coloro che hanno superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45, ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge, e operando alle dipendenze di imprese o enti privati o associazioni di categoria a favore esclusivo del datore di lavoro e di soggetti controllanti, controllati, sottoposti al medesimo controllo o collegati, si occupano, con autonomia, indipendenza e stabilità della trattazione degli affari legali del proprio datore di lavoro e degli altri soggetti sopra indicati, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. Gli iscritti in tale elenco non possono assumere la difesa in giudizio. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia c l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.
  2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati presentano la dichiarazione del datore di Lavoro dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dello stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.
  3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti anche al potere disciplinare del consiglio dell'ordine.