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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
20.6.

  Sostituire l'articolo con il seguente:
  «Art. 20. – (Condizioni per la permanenza dell'iscrizione). – 1. Il Ministro della giustizia, sentiti il CNF, gli ordini territoriali, le associazioni forensi maggiormente rappresentative, individuate dal Congresso nazionale forense e acquisiti i pareri del Consiglio superiore della magistratura e del CNEL, determina con proprio decreto, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge:
   a) se possano essere configurate, nell'interesse pubblico e della libera professione di avvocato, ipotesi per la cancellazione della iscrizione all'albo, indipendenti da violazioni disciplinari e conformi a principi di pari opportunità e non discriminazione, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, costituzionalmente garantiti, con particolare riferimento agli articoli 1, 2, 3 e 4 della Carta Costituzionale, tenendo altresì conto di situazioni riferibili all'età, alla salute, alla maternità e paternità ovvero a particolari contesti territoriali, economici e sociali, di svolgimento della professione;
   c) le procedure, da svolgersi in contraddittorio con l'interessato, per il compimento di una verifica conforme ai principi e alte norme di cui ai comma 1 del presente articolo.».