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Legislatura XVI

Proposta emendativa 20.27. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
20.27.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli avvocati parlamentari, nazionali ed europei, consiglieri regionali, assessori regionali, presidenti di provincia, assessori provinciali, sindaci di comuni con più di 10.000 abitanti, assessori comunali con più di 30.000 abitanti possono chiedere la sospensione dall'esercizio professionale per tutto il periodo del mandato versando i contributi nella misura determinata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Sono fatte salve le attuali disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa.