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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.7.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Condizioni per l'esercizio della professione di avvocato sono il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito a seguito di corso universitario di durato non inferiore o quattro anni, e l'avere superato l'esame di Stato di cui all'articolo 45 ovvero l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'esercizio dello professione di avvocato può essere esercitata anche da coloro che, senza aver sostenuto l'esame di Stato, risultino iscritti agli albi circondariali alla data di entrata in vigore della presente legge così come dagli avvocati dello Stato che abbiano cessato detta funzione. L'avvocato può esercitare l'attività di difesa davanti a tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica, ma per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.