Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: È altresì consentita, nelle medesime forme e con gli stessi limiti, la prestazione di consulenza da parte di professori universitari di ruolo e di ricercatori confermati in materie giuridiche, inserire le seguenti: e ai ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici che operano in aree scientifiche giuridiche.