Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:
Art. 16-bis.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, è inserito il seguente:
Art. 2-bis.
1. L'iscrizione alla Cassa è facoltativo per l'iscritto all'Albo che, al momento dell'iscrizione, già gode di altro trattamento assistenziale e previdenziale.
2. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle controversie in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.