Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è aggiunto il seguente:
1-ter. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è necessario altresì non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio.