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Legislatura XVI

Proposta emendativa 13.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
13.4.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. L'avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati o di praticanti abilitati, anche se non svolgono abitualmente la pratica presso di lui, corrisponde loro adeguato compenso per l'attività svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

  Conseguentemente all'articolo 39, comma 9, sopprimere le parole: in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, e sostituirle con le seguenti:, in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge lo pratico è di ogni altro avvocato che ne faccia richiesta sotto il controllo e la responsabilità di questi.