Sostituirlo con il seguente:
Art. 11.
(Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile).
1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.
2. Con decreto del Ministero della giustizia sono fissati ogni tre anni i massimali, le condizioni generali essenziali e le tariffe massime delle polizze a copertura della responsabilità civile degli avvocati e degli altri soggetti tenuti ai sensi della presente legge.
3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.
4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.
5. La stipula del contratto di assicurazione è obbligatoria per le compagnie e società assicuratrici nel rispetto dei massimali e delle tariffe determinate ai sensi del comma 2.