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Legislatura XVI

Proposta emendativa 1.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
1.3.

  Sostituire i commi 3, 4 e 5 con i seguenti:
  «
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale Forense ed adottati con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla data della sua entrata in vigore, previo parere, per le materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, secondo il procedimento che segue. Il CNF adotta e trasmette al Ministro della Giustizia gli schemi dei regolamenti da sottoporre all'approvazione ministeriale entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine territoriali e le associazioni forensi maggiormente rappresentative, che siano riconosciute tali dal Congresso Forense Nazionale. Gli schemi dei regolamenti sono approvati dal Ministro e trasmessi entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica, che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate, e dei pareri di cui ai precedenti periodi, ove gli stessi risultino essere stati tempestivamente comunicati, perché su di essi sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  4. Decorsi i termini per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque approvati definitivamente. 11 Ministro della giustizia, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ne da espressa motivazione nel provvedimento di adozione definitiva.
  5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 3 possono essere adottate, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, le necessarie disposizioni integrative e correttive.».