Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, nullità dell'accordo o liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il CNF;
b) al comma 3, dopo le parole la complessità dell'incarico, inserire le seguenti: e a fornire, se richiesto, un preventivo di massima;
c) al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
d) sostituire il comma 5 con il seguente:
5. I parametri di cui al comma 1, stabiliti con decreto ministeriale, comprendono anche i compensi per l'attività di assistenza e consulenza, e devono essere semplici e di facile comprensione per il cliente. Ogni magistratura giudicante allorché procede alla liquidazione di spese, onorari e competenze deve attenersi ai parametri stabiliti con decreto ministeriale di cui al comma 1;
e) sopprimere il comma 6;
f) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore, rispetto a quello determinato per lo svolgimento dell'incarico professionale, per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi, quantunque redatti per iscritto, che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia;
g) al comma 9, sostituire le parole: secondo le voci ed i criteri della tariffa con le seguenti: secondo i parametri ministeriali di cui al comma 1;
h) al comma 10 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 7 con le seguenti: degli accordi relativi alla determinazione del compenso;
i) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. Al primo comma dell'articolo 2233 del codice civile la parola «tariffe» è sostituita dalla seguente: «parametri».