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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
8.3.

  Al comma 1, le parole: previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono soppresse.

  Conseguentemente apportare le seguenti modifiche:
   al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   al comma 2, lettera b) le parole da «ai quali possono accedere» fino a «di almeno un anno» sono soppresse;
   al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente: c-bis. i master di primo e secondo livello, i dottorati di ricerca nonché gli eventuali percorsi formativi e professionali già svolti alla data di entrata in vigore della presente legge e considerati equivalenti a quelli di cui alla lettera b) ai fini del conseguimento dei titoli di specializzazioni»;
   al comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis. le modalità con cui ha luogo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento professionale dell'avvocato specialista con riferimento alla disciplina giuridica per cui ha conseguito il titolo».

  Conseguentemente:
   al comma 5 il secondo periodo è soppresso;
   all'articolo 10, comma 2 le parole «del CNF di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1»;
   il comma 3 è soppresso;
   al comma 4 le parole «è attribuito esclusivamente dal CNF e» sono soppresse;
   il comma 10 è sostituito dal seguente: «Con il regolamento di cui al comma 1 sono individuate le modalità di vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo e di controllo sui rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 lettera c) nonché sulla permanenza delle condizioni richieste per il mantenimento del titolo di avvocato specialista.»;
   il comma 11 è soppresso.