Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Le sanzioni definitive vengono annotate, mediante una sintesi dei provvedimenti relativi comprensiva di cause e motivazioni, negli albi circondariali e sono liberamente consultabili sui siti web degli ordini e del CNF. Sui medesimi siti web deve, inoltre, essere liberamente consultabile pure il provvedimento integrale.