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Legislatura XVI

Proposta emendativa 51.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
51.100.

  Sostituire l'articolo 51 con il seguente:

Art. 51.
(Azione disciplinare).

  1. L'azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio territoriale di disciplina ogni volta che venga a conoscenza di fatti suscettibili di rilievo disciplinare. Nel caso in cui la relativa segnalazione non provenga dal consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina ne dà immediata notizia al consiglio dell'ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.
  2. Ai fini di cui al comma 1:
   a) il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare, ovvero l'abbia acquisita d'ufficio, la trasmette entro quindici giorni al corrispondente Consiglio territoriale di disciplina;
   b) l'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al consiglio dell'ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all'albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l'azione penale, ovvero è disposta l'applicazione di misure cautelari o di sicurezza, ovvero sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché in merito agli sviluppi processuali successivi. Il consiglio dell'ordine circondariale trasmette la notizia al Consiglio territoriale di disciplina nel termine di cui alla lettera a).
  3. Se l'esponente è un avvocato e l'esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il consiglio dell'ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, il consiglio dell'ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l'esito al Consiglio territoriale di disciplina. E in ogni caso fatta salva l'immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui ai comma 2, lettera a).
  4. L'illecito disciplinare non è configurabile quando il fatto è di scarsa rilevanza.