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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
49.100.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli territoriali di disciplina).

  1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio territoriale di disciplina.
  2. Nella seduta di insediamento, o comunque nella prima seduta utile successiva, ciascun Consiglio dell'Ordine nomina il Consiglio territoriale di disciplina.
  3. Il Consiglio territoriale di disciplina è composto da sette membri, nominati tra gli iscritti all'Albo da almeno dieci anni, che garantiscano indipendenza di giudizio e nei confronti dei quali non siano state irrogate in precedenza sanzioni disciplinari.
  4. La carica di membro del Consiglio territoriale di disciplina è incompatibile con quella di membro del Consiglio dell'Ordine e con quella di Consigliere nazionale, nonché con quella di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio territoriale di disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica.
  5. Il Consiglio territoriale di disciplina resta in carica per una durata corrispondente a quella del Consiglio dell'Ordine che lo ha nominato.
  6. Il Consiglio territoriale di disciplina è organo dell'Ordine territoriale ed ha sede presso il Consiglio dell'Ordine.
  7. Nella riunione di insediamento, convocata dal presidente del consiglio dell'ordine, il Consiglio territoriale di disciplina elegge tra i propri componenti il presidente.
  8. I componenti del Collegio territoriale di disciplina possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.
  9. Per la validità delle riunioni del Consiglio territoriale di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  10. Il CNF disciplina con regolamento l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese per il funzionamento dei Consigli territoriali di disciplina.
  11. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al competente Consiglio territoriale di disciplina.