stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
46.1.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 46.
(Commissione di esame).

  1. La commissione di esame nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale da avvocati individuati tra quelli segnalati, dal CNF, dai consigli degli ordini territoriali e dalle associazioni maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense, nonché da professori universitari e da magistrati. Il decreto del Ministro prevede modalità che garantiscano la terzietà dei commissari, l'oggettività delle valutazioni e la loro omogeneità. La commissione è composta da sette membri effettivi e da sette membri supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; due effettivi e due supplenti sono magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, due effettivi e due supplenti sono professori universitari della fascia degli associati o degli ordinari o ricercatori confermati in materie giuridiche.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì nominate più sottocommissioni, aventi composizione identica alla commissione di cui al medesimo comma, per gruppi sino a trecento candidati. Ciascuna sottocommissione ha un presidente.
  3. Con il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in conformità ai princìpi e alle disposizioni della presente legge sono adottate le disposizioni per l'espletamento dell'esame di abilitazione, con particolare riferimento all'ammissione dei candidati all'espletamento delle prove scritte e orali nonché alla loro correzione e valutazione, alle modalità di coordinamento e di omogeneizzazione dei lavori della commissione e delle sottocommissioni, alle modalità di effettuazione delle prove e ai criteri e princìpi per la valutazione dei risultati delle prove, nonché alla nomina del Presidente della Commissione e dei presidenti delle sottocommissioni.
  4. Non possono essere designati quali componenti della commissione esaminatrice gli avvocati che sono membri dei consigli dell'ordine, del CNF o degli organi della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
  5. Gli avvocati componenti della commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine, né alla carica di rappresentante della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e di componente del CNF nel turno elettorale immediatamente successivo all'incarico ricoperto.
  6. Esercitano le funzioni di segretario, alle dirette dipendenze dei presidenti della commissione e delle sottocommissioni, funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.
  7. L'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro della Giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati.