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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.151. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
45.151.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. I candidati possono accedere alle prove scritte solo se hanno superato con esito positivo la prova di preselezione di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 41. La prova scritta riguardante la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato si svolge con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. La prova scritta riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato si svolge con il l'ausilio dei testi di legge con citazioni giurisprudenziali senza commenti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.