Sostituire l'articolo 44 con il seguente:
Art. 44.
(Disposizioni generali).
1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale.
2. L'esame di Stato si svolge con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di corte d'appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF, per la prova di preselezione e per gli esami orali e presso un'unica sede nazionale in Roma da designare con il decreto del Ministro della giustizia per le prove scritte. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.