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Legislatura XVI

Proposta emendativa 41.250. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
41.250.

  Sostituire con il seguente:

Art. 41.
(Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato).

  1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, può consistere altresì nella frequenza con profitto per un periodo non inferiore a dodici mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti da ordini, istituzioni universitarie ed associazioni forensi. Tali corsi devono essere gratuiti per il praticante avvocato.
  2. Il CNF disciplina con regolamento:
   a) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l'insegnamento del linguaggio giuridico e le teorie e tecniche di comunicazione forense, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca, la deontologia e la conoscenza delle norme sull'ordinamento giudiziario, nonché le materie attinenti all'organizzazione dello studio professionale anche nei suoi aspetti fiscali e previdenziali;
   b) le modalità ed il carico didattico per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato;
   c) le modalità dei controlli da effettuarsi sui corsi e sulle verifiche finali di cui al comma 3.

  3. Il praticante che frequenta con profitto tali corsi è esonerato dalla prova di preselezione di cui all'articolo 45.
  4. Con regolamento del Ministro della giustizia previo parere del CNF, ai sensi dell'articolo 1 sono stabilite le modalità delle verifiche finali di profitto del praticante.
  5. Il CNF vigila sul rispetto sul rispetto delle norme regolamentari in materia di corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato e sulle verifiche finali di profitto.