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Legislatura XVI

Proposta emendativa 4.250. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
4.250.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari).

  1. La professione forense può essere esercitata individualmente o con la partecipazione ad associazioni o società tra avvocati. L'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale. La partecipazione ad un'associazione o ad una società tra avvocati non può pregiudicare l'autonomia, la libertà e l'indipendenza intellettuale o di giudizio dell'avvocato nello svolgimento dell'incarico che gli è conferito. È nullo ogni patto contrario.
  2. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. Alle associazioni professionali si applicano l'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le disposizioni relative alla società semplice, in quanto compatibili. Hanno responsabilità solidale e illimitata nei confronti dei terzi gli associati e i soci, salvo il caso in cui questi non partecipino all'amministrazione della società per effetto di pattuizione a norma dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
  3. Allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, possono partecipare alle associazioni o alle società di cui al comma 1, oltre agli iscritti all'albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie individuate con regolamento del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e seguenti. La professione forense può essere altresì esercitata da un avvocato che partecipa ad associazioni o società costituite fra altri liberi professionisti, purché le stesse abbiano caratteristiche identiche a quelle di cui al comma 2.
  4. Possono essere soci delle associazioni o società tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni e le società tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati e i soci hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società. L'attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
  5. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione o società.
  6. Le associazioni o le società tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati o i soci vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
  7. La costituzione di società di capitali che indicano l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, è vietata. Sono nulli i relativi atti costitutivi e quelli successivamente intervenuti di modifica dei patti sociali, contenenti la detta indicazione. Sono altresì nulli i contratti stipulati con terzi a seguito delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente comma.
  8. La violazione di quanto previsto ai commi 5 e 6 costituisce illecito disciplinare.
  9. I redditi delle associazioni e delle società tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
  10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
  11. Il socio o l'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
  12. Le associazioni e le società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.