Al comma 8, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Dopo un periodo iniziale, comunque non superiore a sei mesi, l'avvocato riconosce al praticante avvocato un equo e congruo compenso per l'attività svolta per conto dello studio. Al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale, i soggetti di cui al comma 6, lettera b), prevedono forme di sussidio adeguate, premi o borse di studio per i praticanti che svolgono il tirocinio presso di essi.
Conseguentemente, il comma 9 è sostituito dal seguente:
Nel caso in cui il tirocinio sia svolto presso un avvocato, la mancata osservanza delle disposizioni previste nel comma 8 costituisce illecito disciplinare.
Conseguentemente, al comma 10, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
c-bis. I criteri per l'erogazione di un compenso congruo al praticante avvocato per l'attività svolta e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell'ordine sull'effettività dell'erogazione.