Sostituirlo con il seguente:
Art. 37.
(Collegio nazionale di disciplina-CND).
1. Il CND è l'organo dell'Ordine professionale a cui è affidata l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari a livello nazionale ed esercita lo funzione giurisdizionale, precedentemente di competenza del CNF, secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
2. Il Collegio Nazionale di disciplina ho sede presso il Consiglio Nazionale Forense.
3. Per le elezioni del CND, e per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano i criteri e le disposizioni del decreto ministeriale 27 aprile 1976 e successive modifiche ed integrazioni.