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Legislatura XVI

Proposta emendativa 37.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
37.01.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Competenza giurisdizionale del CND).

  1. Il CND pronuncia sui reclami avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni del consigli dell'ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il Consiglio istruttore di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
  2 Le udienze del CND sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.
  3. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CND, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.
  4. Le decisioni del CND sono notificate, entro trenta giorni, all'interessato e al pubblico ministero presso la corte d'appello e il tribunale dello circoscrizione alla quale l'interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell'ordine della circoscrizione stessa.
  5. Nel casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.
  6. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CND alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
  7. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.
  8. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CND, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte di cassazione circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.