Al comma 3 aggiungere il seguente periodo:
Il Consiglio Nazionale forense si divide in due sezioni una disciplinare ed altra sezione amministrativa. La sezione disciplinare svolge le esclusivamente le funzioni di cui alla lettera c) dell'articolo 33 e di cui all'articolo 34; i componenti della sezione disciplinare del CNF sono incompatibili con lo svolgere ogni altra funzione o competenza attribuita al CNF. Il numero dei componenti di ciascuna sezione e le modalità di elezione degli stessi sono regolate per ciascuna sezione dall'articolo 32 ai commi 2 e 3.