Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
Sportello per il cittadino.
1. Ciascun consiglio istituisce lo sportello per il cittadino, (in seguito chiamato sportello) volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.
3. Il Consiglio determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo sportello.