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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
21.3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.

  Ogni avvocato può patrocinare davanti a tutte le giurisdizioni, comprese quelle superiori.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, sopprimere il periodo: Per esercitarla davanti alle giurisdizioni superiori deve essere iscritto all'albo speciale regolato dall'articolo 21.

  Conseguentemente, all'articolo 33, comma 1, lettera e) sopprimere le parole: cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e.

  Conseguentemente, sopprimere all'articolo 33, comma 3, la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 1, sopprimere il periodo: Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente, articolo 46, comma 1, sopprimere le parole: tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, sopprimere l'inciso, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori,.