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Legislatura XVI

Proposta emendativa 21.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
21.2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21.
(Albo speciale per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori).

  1. L'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori, tenuto presso il Consiglio nazionale forense, si può conseguire per esami o per comprovata esperienza professionale, secondo le regole individuate nel rispetto del presente articolo con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 1 comma 3.
  2. Per essere iscritto all'Albo speciale per esame l'avvocato deve essere iscritto ad un albo circondariale da almeno cinque anni, aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni ed aver frequentato la scuola superiore dell'avvocatura o appositi corsi di alta formazione professionale, istituiti e regolati con apposito regolamento per la formazione superiore del Consiglio Nazionale Forense che vi provvede d'intesa con la conferenza dei presidi e direttori delle facoltà e scuole di Giurisprudenza ed aver superato una verifica finale d'idoneità eseguita da una commissione designata dal CNF e composta di avvocati, magistrati addetti alla Corte di cassazione e professori universitari ordinari di materie giuridiche.
  3. Per essere iscritti all'albo speciale per il patrocinio innanzi alla giurisdizioni superiori per comprovata esperienza professionale l'avvocato deve essere iscritto ad un albo professionale circondariale da almeno dodici anni e dimostrare di aver svolto in modo assiduo prevalente e continuativo l'attività professionale per il medesimo periodo, senza sospensioni e di aver esercitato lodevolmente innanzi alle corti di merito e di appello mediante indicazione del numero e della tipologia dei giudizi trattati.
  4. La medesima commissione di cui al comma 2 valuta, sulla base di un apposito regolamento del CNF, la sussistenza del requisito della comprovata esperienza professionale ai fini dell'iscrizione.
  5. Il termine di anni dodici di cui al comma tre è ridotto ad otto anni per gli avvocati specialisti.
  6. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori conservano l'iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l'iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.