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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.43. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.43.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. In tutti i casi nei quali, per gli atti e le dichiarazioni aventi od oggetto la cessione o la donazione di beni mobili e immobili, come individuati dell'articolo 831 del codice civile, ovvero aventi ad oggetto la costituzione o lo modificazione di diritti sui medesimi beni, è necessaria l'autenticazione della relativa sottoscrizione, questa può essere effettuata, degli avvocati muniti di polizza assicurativa pari, almeno, al valore del bene dichiarato nell'atto. Le visure ipotecarie e catastali per la redazione degli atti e delle dichiarazioni di cui al presente comma, nonché le comunicazioni agli uffici competenti, dell'avvenuta sottoscrizione degli stessi, sono a carico della parte acquirente, donataria o mutuataria. Le clausole contrattuali in contrasto con le prescrizioni del presente comma sono nulle ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile. L'avvocato, nel compimento degli atti previsti dal presente comma, acquista o tutti gli effetti la qualifica di pubblico ufficiale.