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Legislatura XVI

Proposta emendativa 2.28. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
2.28.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Fuori dei casi previsti dalla legge, l'attività libero professionale di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale è riservata agli avvocati. È, in ogni caso, consentita l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di prestazione di opera continuativa e coordinata aventi ad oggetto la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a vantaggio del datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l'opera viene prestata, nonché delle società del gruppo. E altresì consentita la prestazione di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale da parte delle associazioni e degli enti esponenziali, nelle loro diverse articolazioni, nell'interesse di assodati ed iscritti.