Al comma 3, terzo periodo, lettera b), dopo le parole: dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche, inserire le seguenti: ed i ricercatori di ruolo di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, dopo cinque anni di attività di ricerca in aree scientifiche giuridiche.