Il comma 3 dell'articolo 18 (eccezioni alle norme sulla incompatibilità) è sostituito dal seguente:
3. È fatta salva l'iscrizione negli elenchi speciali per gli avvocati che esercitano attività legale per conto di enti pubblici, imprese e enti privati con le limitate facoltà disciplinate dagli articoli 22 e 22-bis.