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Legislatura XVI

Proposta emendativa 15.251. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
15.251.

  Sostituirlo con il seguente:

Art.15.
(Modifiche all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio).

  1. Il comma 1 dell'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
   «1. Il Consiglio dell'ordine forense predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti disponibili ad assumere le difese d'ufficio, di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale, in modo tale che il numero degli iscritti garantisca le esigenze degli uffici giudiziari».
  2. Il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è sostituito dal seguente:
   «1-bis. Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio, di cui al comma, 1 è necessario aver frequentato un apposito corso organizzato con cadenza annuale dalla locale Camera Penale ove territorialmente costituita ovvero dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente, anche in collaborazione tra loro, che preveda un minimo di sessanta ore di lezioni ivi comprese esercitazioni pratiche, nonché lo svolgimento finale di un colloquio di verifica, sulla cui effettività il Consiglio dell'Ordine esercita il potere di vigilanza e provvede, con autonomo regolamento, ad individuare i criteri di aggiornamento in materia penale a carico degli iscritti, anche in relazione agli obblighi formativi, la cui violazione comporti l'esclusione dall'elenco dei difensori d'ufficio».
  È altresì consentita l'iscrizione a coloro che abbiano esercitato da almeno due anni.

  3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 271 del 1989 è inserito il seguente:
   «1-ter. Ai fini dell'iscrizione nelle liste, di cui al comma 1, è necessario non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la richiesta di iscrizione. L'irrogazione di una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento comporta l'esclusione dall'elenco dei difensori di ufficio».

  4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano a coloro che risultino essere iscritti agli elenchi dei difensori d'ufficio alla data dell'entrata in vigore della presente legge.