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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.16. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
12.16.

  Dopo il comma 6 inserire il seguente:
  «6-bis. È consentito che, con accordo scritto o pena di nullità, motivato in ragione dello natura e della modesto entità dell'attività professionale, della continuità del rapporto, dello situazione patrimoniale del cliente oppure per motivi di correttezza professionale se cliente è un collega od un famigliare, vengano concordati tra avvocato e cliente onorari inferiori ai minimi, fatto salvo comunque il rimborso all'avvocato di tutte le spese sostenute.».

  Conseguentemente al comma 4 dopo le parole: per giustificati motivi aggiungere le parole: e con accordo scritto, o pena di nullità, secondo il disposto del comma 5-bis.

  Conseguentemente al comma 6 sostituire le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe con le parole: Tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dal comma 6-bis.