I commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente: Il compenso spettante all'avvocato è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe.
Conseguentemente:
al comma 2 l'ultimo periodo è soppresso;
al comma 3 le parole o di nullità dell'accordo di cui ai commi 2 e 7 sono soppresse;
il comma 10 è soppresso.