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Legislatura XVI

Proposta emendativa 11.4. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 05/06/2012  [ apri ]
11.4.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. All'avvocato, all'associazione o allo società fra professionisti è fatto obbligo stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti o sé e ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, persino in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:Art. 11 –(Assicurazione per lo responsabilità civile e polizza infortuni).

  Conseguentemente sostituire al comma 2 e 4 le parole: della polizza con le parole: delle polizze.