Al comma 2 sostituire le parole: gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; con le seguenti: gli avvocati dopo 30 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda;.