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Legislatura XVI

Proposta emendativa 56.200. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
56.200.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 56.
(Impugnazioni).

  1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso alla Corte d'appello del distretto da parte dell'incolpato, da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il Consiglio di disciplina che ha emesso la decisione, e da parte del Consiglio istruttore di disciplina nel solo caso di proscioglimento.
  2. Il ricorso si propone nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell'articolo 54, comma 13. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni.
  3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all'articolo 60.
  4. Contro la sentenza della corte d'appello è ammesso ricorso per cassazione nei casi previsti dai numeri 3) e 5) dell'articolo 360 del codice di procedura civile. Si applica l'articolo 366-bis del codice di procedura civile.
  5. Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della decisione, ovvero, in difetto di notifica, nel termine di un anno dal deposito.
  6. La sentenza della corte d'appello è immediatamente esecutiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
  7. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di consiglio, sentite le parti.
  8. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.