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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.250. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
49.250.

  Sostituire l'articolo 49 con il seguente:

Art. 49.
(Consigli distrettuali di disciplina).

  1. Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
  2. Il consiglio distrettuale è composto da membri eletti da tutti gli avvocati dei consigli dell'ordine compresi in ciascun distretto, che eleggono tra loro il presidente.
  3. Il Ministro della Giustizia sentito il C.N.F. con apposito regolamento disciplina il numero e le modalità di elezione dei componenti dell'organo di disciplina, tenendo conto della necessità di garantire una partecipazione di genere, di consentire un voto limitato a non più di due terzi del numero dei consiglieri distrettuali di disciplina da eleggere, arrotondati per difetto.
  3. Il consiglio distrettuale di disciplina svolge la propria opera con sezioni composte da cinque titolari e da cinque supplenti. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere.
  4. Quando è presentato un esposto o una denuncia a un consiglio dell'ordine, o vi è comunque una notizia di illecito disciplinare, il consiglio dell'ordine deve dame notizia all'iscritto, invitandolo a presentare sue deduzioni entro il termine di venti giorni, e quindi trasmettere immediatamente gli atti al consiglio distrettuale di disciplina che è competente, in via esclusiva, per ogni ulteriore atto procedimentale.
  5. Il regolamento per il procedimento disciplinare è approvato dal Ministro della Giustizia, sentito il CNF.