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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.250. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
45.250.

  Sostituire l'articolo 45 con il seguente:

Art. 45.
(Esame di Stato).

  1. L'esame di Stato si articola in una prova di preselezione, due prove scritte ed in una prova orale.
  2. La prova di preselezione deve svolgersi, con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali, almeno due volte l'anno in ogni sede di esame distrettuale. Tale prova dovrà essere articolata in quesiti di taglio teorico/pratico, al fine di verificare l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo. Non è ammessa l'assegnazione di formulari o test a risposta multipla o altre forme di selezione informatica. Il Ministro di Giustizia con proprio regolamento disciplina le modalità di svolgimento della prova di preselezione per l'accesso alle prove scritte e predispone i quesiti. Esse devono iniziare in tutte le sedi alla stessa ora fissata dal Ministro della giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami.
  3. Le prove scritte consistono nella redazione di due elaborati, riguardanti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa, da effettuare in giorni consecutivi, l'uno riguardante la redazione di un atto giudiziario nella materia scelta dal candidato tra quelle citate, e l'altro la redazione di un parere motivato su materia a scelta del candidato diversa dalla prima.
  4. Le prove scritte si svolgono in un'unica sessione nazionale una volta l'anno in Roma, indetta con decreto del Ministro della Giustizia.
  5. La prova orale si svolge per ciascun candidato nella sede distrettuale in cui ha svolto la prova di preselezione o, in caso di esonero dalla stessa, in quella presso la quale ha svolto il tirocinio; in caso di periodi di tirocinio svolti in più sedi si considera quella in cui il praticante risulta iscritto al momento del compimento della pratica.
  6. Nella prova orale il candidato deve dimostrare la conoscenza teorico-pratica delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; nonché di altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario, diritto fallimentare.
  7. La prova di preselezione si conclude con un giudizio succintamente motivato di idoneità o inidoneità a partecipare alla sessione d'esame di stato per l'abilitazione professionale, senza alcun punteggio numerico.
  8. Le prove scritte sono valutate mediante punteggio numerico e sintetica motivazione riassuntiva, nella quale se necessario si annotano anche le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente della commissione d'esame dispone di (...) punti di merito; alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito, nelle due prove scritte, un punteggio complessivo di almeno punti (...) e un punteggio non inferiore a punti (...) in ciascuna prova.
  9. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF, disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell'esame di Stato e quelle di valutazione delle preselezione e delle prove scritte ed orali da effettuare sulla base dei seguenti criteri:
   a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
   b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
   c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
   d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
   e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

  10. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all'inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L'appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che le prove scritte inizino all'ora fissata dal Ministro della giustizia.
  11. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame, con provvedimento del presidente della commissione, sentiti almeno due commissari.
  12. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione è escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del comma 8.
  13. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d'esame, testi relativi al tema proposto è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena della reclusione fino a tre anni. Per i fatti indicati nel presente comma e nel comma 9, i candidati sono denunciati al Consiglio istruttore di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione al registro dei praticanti, per i provvedimenti di sua competenza.
  14. Per la prova orale, ogni componente della commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.
  15. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.