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Legislatura XVI

Proposta emendativa 39.153. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
39.153.

  Al comma 8, sostituire il periodo:
  «Al praticante avvocato è sempre dovuto il rimborso delle spese sostenute. Ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, decorsi il primo anno, l'avvocato, l'associazione professionale o la società tra professionisti, riconosce al praticante avvocato un rimborso congruo per l'attività svolta per conto dello studio, commisurato all'effettivo apporto professionale dato nell'esercizio delle prestazioni e tenuto altresì conto dell'utilizzo da parte del praticante avvocato dei servizi e delle strutture dello studio» con il seguente: «Al praticante avvocato è dovuto, ad eccezione che negli enti pubblici e presso l'Avvocatura dello Stato, un adeguato compenso commisurato all'apporto dato per l'attività effettivamente svolta decorsi non più di sei mesi dall'inizio della pratica. Tale compenso è esclusivamente soggetto alla contribuzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.».