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Legislatura XVI

Proposta emendativa 22.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
22.02.

  Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Avvocati dipendenti di studio legale).

  1. Coloro che, avendo superato l'esame di Stato, svolgono l'attività di avvocato, alle dipendenze altro avvocato o di società di professionisti avente come oggetto esclusivo la professione forense e la consulenza legale, possono costituire con l'avvocato o la società ed a favore esclusivo del datore di lavoro un contratto di lavoro dipendente. Nel contratto di lavoro deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato dipendente oltre che un adeguato trattamento economico.
  2. Gli avvocati dipendenti presentano ogni anno consiglio dell'ordine una dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risulti la specifica individuazione degli affari legali trattati e dei compensi percepiti.
  3. Gli avvocati iscritti come dipendenti da altro studio legale o da società tra professionisti forensi sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell'ordine ed il rapporto di lavoro è esclusivamente soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.
  4. I praticanti avvocati possono sottoscrivere dei contratti di apprendistato professionalizzante esclusivamente con lo studio legale presso cui svolgono la pratica, secondo le norme vigenti; il rapporto di apprendistato è soggetto alle norme previdenziali previste per gli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza Forense.