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Legislatura XVI

Proposta emendativa 12.150. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3900

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 17/05/2012  [ apri ]
12.150.

  Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 12.
  (Conferimenti dell'incarico e tariffe professionali)

  1. L'incarico professionale non può essere conferito con l'apposizione di condizioni.
  2. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato con accordo pattuito in funzione della natura, della complessità e del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all'articolo 2233 del codice civile. La pattuizione di un compenso minimo manifestamente non adeguato all'opera prestata comporta la nullità dell'accordo e costituisce, altresì, illecito deontologico.
  3 Nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro di Giustizia.
  4. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione. In ogni caso la misura del compenso, se richiesto, è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima; al fine di consentire al cliente una scelta consapevole e meditata, è deontologicamente vietata la formulazione di preventivi di massima non veritieri o manifestamente non adeguati all'importanza dell'opera richiesta o con finalità di accaparramento del cliente. Il preventivo di massima deve far riferimento a tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi e può essere limitato alle singole fasi processuali prevedibili al momento della richiesta del cliente, con riserva di ulteriore quantificazione per quelle successive.

  5. Sono abrogate nelle disposizioni vigenti i riferimenti ad ogni rinvio alle tariffe professionali per la determinazione del compenso del professionista.
  6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte ed anche per interposta persona, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo che preveda un premio in caso di esito positivo della controversia o in caso di conciliazione della lite.
  7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultino ancora creditori, salvo espressa rinuncia al beneficio della solidarietà.
  8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al consiglio dell'ordine affinché esperisca un tentativo di conciliazione In mancanza di accordo il consiglio, su richiesta dell'iscritto può rilasciare un parere sulla congruità della pretesa dell'avvocato in relazione all'opera prestata.
  9. L'eccezione di nullità di cui al comma 2 e di cui al comma 6 non può essere sollevata decorsi cinque anni dalla conclusione dell'incarico o del rapporto professionale in caso di pluralità di incarichi dallo stesso cliente o da società a lui collegate o da lui controllate.