Sostituire il comma 1 con il seguente seguente: All'avvocato è consentita la pubblicità Informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed I titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, purché in maniera veritiera, corretta, non ingannevole e non denigratoria;
Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.