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Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.1. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
9.1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Informazioni sull'esercizio della professione).

1. È consentita all'avvocato la pubblicità informativa sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura dello studio e sulle eventuali specializzazioni ed i titoli scientifici e professionali posseduti.
2. La pubblicità e tutte le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere comparative con altri professionisti, equivoche, ingannevoli, denigratorie o suggestive.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura ed ai limiti dell'obbligazione professionale ed al risultato effettivamente perseguibile.
4. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce illecito disciplinare.