Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis). Il titolo di avvocato specialista è altresì soggetto a revoca quando l'interessato non abbia dato prova dell'effettività dell'esercizio continuativo della professione nel settore specialistico di appartenenza. A tal fine l'avvocato specialista dovrà dar prova, documentandola al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, della partecipazione ad almeno venti udienze ogni anno, non tutte inerenti la medesima causa e comunque ad eccezione delle udienze di mero rinvio. Di essi non più di cinque ogni anno possono essere svolte dinanzi ai Giudici di Pace.