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Legislatura XVI

Proposta emendativa 49.5. in II Commissione in sede referente riferita al testo base

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/10/2011  [ apri ]
49.5.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 49.

1. L'azione disciplinare è esercitata, in ogni distretto, dal Consiglio istruttore di disciplina e dal Collegio giudicante, che hanno natura di organi disciplinari autonomi ed indipendenti.
2. Il Consiglio istruttore di disciplina è istituito a livello distrettuale presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello.
3. Gli iscritti a ciascun consiglio dell'ordine circondariale eleggono i componenti del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è quadriennale e non può essere rinnovato per più di una volta.
4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'albo.
5. La carica di componente del Consiglio istruttore di disciplina e di componente del Collegio Giudicante sono incompatibili con quella di consigliere nazionale forense, di consigliere dell'ordine, di componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e di componente del Collegio giudicante. Si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell'ordine. Il componente del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante cessati dalla carica sono ineleggibili alle cariche di cui al primo periodo per i tre anni immediatamente successivi alla cessazione. Nei tre anni si computa l'anno solare in corso all'atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.
6. La riunione di insediamento del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio Giudicante sono convocate per la prima volta dal presidente del consiglio dell'ordine nel cui circondario ha sede la corte d'appello entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione da parte dei consigli dell'ordine circondariali all'esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante eleggono tra i propri componenti il presidente,
7. Il Consiglio istruttore di disciplina ed il Collegio Giudicante siedono presso la sede del consiglio dell'ordine distrettuale. Il Consiglio di disciplina è composto per ogni procedimento da tre membri effettivi e da un supplente, viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF.
8. Il Collegio giudicante è composto per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti. Il Collegio viene costituito mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF, e non può mutare la sua composizione dopo l'inizio del dibattimento. Il regolamento disciplina anche la formazione del Collegio giudicante per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione ordinaria.
9. Del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante, nell'ipotesi in cui il procedimento riguardi un consigliere di un ordine circondariale, quale persona indagata, incolpata, offesa o danneggiata, non possono partecipare consiglieri dello stesso ordine
10. La fase istruttoria ed il dibattimento si tengono tutti in apposita sede degli organi di disciplina presso la Corte d'appello.
11. I componenti del Consiglio i disciplina e del Collegio giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.
13.1 costi del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante sono sostenuti dai consigli dell'ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all'albo ordinario.
14. Il CNF disciplina con regolamento il funzionamento, l'organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli ordini del distretto del Consiglio istruttore di disciplina e del Collegio giudicante.
15. Rimangono regolati dalla previgente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione. In caso contrario gli atti sono trasmessi al Consiglio istruttore di disciplina competente.